Noi, Cittadini della Repubblica di Ceneda, richiamandoci ai principi di libertà, democrazia e giustizia, e al fine di garantire i diritti fondamentali dell'uomo, di definire l'ordinamento dello Stato e di assicurare il benessere e la sicurezza della Nazione, adottiamo e promulghiamo la presente Costituzione.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1 – La Repubblica di Ceneda è una Repubblica democratica. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della presente Costituzione.
Articolo 2 – Lo Stato riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, senza distinzione alcuna e promuovendo il pieno sviluppo della persona umana.
Articolo 3 – La bandiera della Repubblica di Ceneda è descritta come segue: di rosso alla croce d'argento.
Articolo 4 – La Repubblica di Ceneda riconosce per sé e per tutti i suoi cittadini il principio del privilegio macronazionale. Tutti i cittadini devono attenersi, in via prioritaria, alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni violazione delle leggi della Repubblica di Ceneda ha pura funzione simbolica, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 9.
ORDINAMENTO DEI POTERI
Sezione I – Il Presidente della Repubblica
Articolo 5 – Il Capo dello Stato
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente dai cittadini con voto universale e diretto.
La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.
Il Presidente della Repubblica è il Comandante Supremo delle Forze Armate Cenedesi.
Articolo 6 – Mozione di Sfiducia e Destituzione
Il Senato può destituire il Capo dello Stato in caso di gravi mancanze nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Senato procede con una Mozione di Sfiducia, che per essere efficace e vincolante deve essere approvata all'unanimità dei Senatori.
In caso di approvazione della Mozione di Sfiducia, il Senato deve nominare, entro ventiquattro (24) ore dalla votazione, un Presidente ad interim che ne assuma tutte le funzioni fino alle prossime elezioni del Capo dello Stato.
Sezione II – Il Potere Legislativo
Articolo 7 – Il Senato della Repubblica
Il popolo è rappresentato dal Senato della Repubblica, che esercita il potere legislativo in via principale.
Il Senato viene eletto con cadenza biennale a suffragio universale e diretto.
Il Senato è composto da un numero variabile di Senatori, proporzionato alla popolazione della Repubblica, ma in ogni caso non inferiore a cinque (5).
Articolo 8 – Funzione Legislativa
Il Senato ha il potere di proporre le leggi. Le proposte possono essere presentate da un singolo Senatore o da un gruppo di Senatori.
Ogni proposta di legge è esaminata e successivamente votata dal Senato.
Se la proposta di legge ottiene l'approvazione con la maggioranza assoluta dei voti dei Senatori, essa viene trasmessa al Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica è tenuto a esaminare la legge e, se la ritiene conforme alla presente Costituzione, la controfirmerà e la promulgherà.
In caso di dubbi sulla costituzionalità della legge da parte del Presidente della Repubblica, essa viene rinviata e ripresentata al Senato per una nuova discussione e votazione.
DISPOSIZIONI PENALI
Articolo 9 – Pena di Morte
La pena di morte è espressamente riconosciuta e applicabile solo ed esclusivamente per gli attentati alla vita del Capo dello Stato.
Per tutti gli altri reati, si applicano le normative penali derivanti dal principio del privilegio macronazionale di cui all'Articolo 4.
CENEDA,
24 SETTEMBRE 2022